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Come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità "la salute sul lavoro riguarda tutti gli aspetti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ha una elevata attenzione alla prevenzione primaria dei pericoli". La salute è stata definita come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non limitato alla mera assenza di malattia o infermità". La salute sul lavoro è un campo multidisciplinare di assistenza sanitaria concernente l'abilitazione dell'individuo ad intraprendere la sua occupazione, nel modo che causi meno danno alla sua salute. La salute è stata definita con un'accezione più ampia rispetto alla comune promozione della salute e sicurezza sul lavoro, che è concentrata sulla prevenzione del danno da ogni pericolo accidentale presente sul luogo di lavoro.
Con salute e sicurezza sul lavoro (comunemente sicurezza sul lavoro) si indica l'insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.
La norma di riferimento è il "T.U.” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal d.lgs n 151/2015, elaborato recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Il Testo elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).
Sono fondamentali le attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (secondo le indicazioni individuate nell'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, allegato A).
Nel D.Lgs. 81/2008 la sesta sezione del capo III del titolo I (articoli 43-46) è dedicata espressamente al tema della “Gestione delle emergenze” e, in questa sezione, sono individuati vari obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro (“e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze a questi ultimi conferite ex art. 18 del decreto n. 81”), con specifico riferimento anche alla “materia del primo soccorso e della prevenzione incendi” e dei “diritti dei lavoratori in caso di pericolo ‘grave e immediato’”.
Articolo 43 - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46.
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